Convertito in legge il DL 17 marzo 2020 n°18 (contiene alcune previsioni per il sistema universitario)

Il DL 17 marzo 2020 n°18 (di cui era già stata data informazione QUI) è stato convertito in legge (24 aprile 2020, n°27)  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (QUI il link).

Per praticità di lettura si riportano qui di seguito gli artt. 100 e 101 che hanno particolare attinenza con il sistema universitario per le discipline umanistiche. In merito, non si registrano particolari variazioni rispetto al Decreto; si conferma lo slittamento all’11 luglio della data ultima (attenzione: entro le ore 15; QUI uno specchietto promemoria) per la presentazione delle domande per il quinto quadrimestre dell’ASN.

(NB: come riporta la GU: “Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). “).

 

Art. 100 
 
Misure  a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno  2020  un  fondo  denominato  «
Fondo per le  esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni  di  euro
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca.  ((Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di
riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo
tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse
al  contributo  di  cui  alla  legge  29  luglio  1991,  n.  243,  le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  gli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed  i
collegi universitari di merito accreditati.)) Agli oneri previsti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, ((il cui consiglio e' validamente  insediato  con
la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non  integrato,
decade il 31 dicembre 2020,)) sono prorogati,  laddove  scaduti  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  in  scadenza
durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato
di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 101 
 
Misure urgenti per  la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle
  Universita'  e  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
  musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019  e'  prorogata  al  15  giugno
2020. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove. 
  2. Nel periodo  di  sospensione  della  frequenza  delle  attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del  decreto  legge
23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge
5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19,)) le attivita' formative  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
di verifica dell'apprendimento  svolte  o  erogate  con  modalita'  a
distanza secondo le indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza
sono  computate  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti   di   cui
all'articolo  6  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti  biennali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della  medesima  legge  n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui  all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, ((del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica)) 15 dicembre 2011,  n.  232,
per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai  fini
della valutazione  dell'attivita'  svolta  dai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.  240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del
medesimo articolo 24  delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b). 
  4. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  1,  le  attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo  le  indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza   sono
computati ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  contrattuali  di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
  5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita'  di  verifica  ((dell'apprendimento,  nonche'))   ai   fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
  6. Con riferimento alle Commissioni  nazionali  per  l'abilitazione
alle funzioni di professore  universitario  di  prima  e  di  seconda
fascia, di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,   formate,   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020,  sulla  base  del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,  come  modificato  dal
decreto direttoriale 2119 ((dell'8 agosto)) 2018, i  lavori  riferiti
al quarto quadrimestre  della  medesima  tornata  si  concludono,  in
deroga all'articolo 8  del  citato  ((decreto  del  Presidente  della
Repubblica))  n.  95  del  2016,  entro  il  10   luglio   2020.   E'
conseguentemente differita ((all'11 luglio)) 2020 la data di scadenza
della presentazione delle domande nonche' quella di avvio dei  lavori
delle citate Commissioni per il  quinto  quadrimestre  della  tornata
2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le
Commissioni nazionali formate sulla  base  del  decreto  direttoriale
1052 del 30 aprile 2018, come  modificato  dal  decreto  direttoriale
2119  ((dell'8  agosto))  2018,   in   deroga   a   quanto   disposto
dall'articolo 16, comma 3,  lettera  f)  della  ((legge  n.  240  del
2010)), restano in  carica  fino  al  31  dicembre  2020.  In  deroga
all'articolo  6,  comma  1  del  ((decreto   del   Presidente   della
Repubblica)) n. 95 del 2016,  il  procedimento  di  formazione  delle
nuove  Commissioni  nazionali  di  durata  biennale  per  la  tornata
((dell'abilitazione))  scientifica  nazionale  2020-2022  e'  avviato
entro il 30 settembre 2020. 
  ((6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca,  anche  mediante
convenzioni,  promuovono,  nell'esercizio   della   loro   autonomia,
strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad  ogni
database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti
di ateneo. 
  6-ter.  Nell'espletamento  delle  procedure   valutative   previste
dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le
commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di  ateneo
rispondenti   ai   criteri   fissati   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  26  agosto  2011,
tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca  scientifica
connaturate a tutte le disposizioni  conseguenti  alla  dichiarazione
dello stato di emergenza deliberata dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere  o
sovranazionali   conseguenti   alla   dichiarazione   di    emergenza
internazionale  di  salute  pubblica  (Public  Health  Emergency   of
International Concern -  PHEIC)  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' del 30 gennaio 2020.)) 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica.