Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Scuola”

Il cosiddetto

Decreto Scuola

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (QUI il link).

Per l’Università gli elementi che appaiono di maggiore interesse (come già anticipato QUI) sono tre:

  • è prevista l’uscita dall’obbligo degli acquisti in MEPA per “per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività’ di ricerca”;
  • la validità delle abilitazioni ASN viene estesa a 9 anni (anche per quelle già acquisite);
  • l’estensione di ulteriori due anni della possibilità di utilizzare la procedura prevista dall’art. 24 c.6 della legge 240/10 (ovvero “Procedure riservate a coloro che sono già in servizio presso l’ateneo” – come sono definite QUI – , sia dalla posizione di RTI alla II fascia che dalla II fascia alla I fascia).

Si riportano i relativi articoli, rimandando comunque alla fonte originaria:

"Art. 4 
 
               Semplificazioni in materia di acquisti 
                funzionali alle attivita' di ricerca 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450  e  452,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  tema  di  ricorso  al  mercato
elettronico e di utilizzo della rete  telematica,  non  si  applicano
alle universita'  statali  e  alle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto  di  beni  e  servizi
funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.   
                               Art. 5 
 
              Semplificazioni in materia universitaria 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  6,  le  parole  «dell'ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal  nono»  sono
sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 
  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica  nazionale,  di
cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  conseguiti
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.  "