Dalla nuova classificazione dei comuni emerge una montagna più “autentica”? – “L’altra montagna” (18 dicembre 2025)

Su “L’altra montagna” di “D – Dolomiti” il 18 dicembre 2025 è stato pubblicato un articolo legato al comunicato stampa dei sodalizi geografici sulle perplessità legate alla classificazione dei comuni montani.

L’articolo è pubblicato online a questo indirizzo: https://www.ildolomiti.it/altra-montagna/attualita/2025/dalla-nuova-classificazione-dei-comuni-emerge-una-montagna-piu-autentica-e-una-sforbiciata-basata-su-vecchi-criteri-si-dimentica-la-montanita-e-si-considera-solo-la-montuosita

Oltre al comunicato stampa, l’articolo riporta un testo di Mauro Varotto integrato da Monica Meini, Mauro Pascolini, Cristiano Pesaresi, Sergio Zilli, che riportiamo integralmente di seguito.

 

La nuova classificazione dei comuni montani prevista dal Dpcm di classificazione dei comuni montani (ex art. 2, co. 1, legge n. 131 del 2025) è un’autentica sforbiciata dei comuni montani finora ritenuti tali dalla classificazione Uncem: si passa infatti dagli iniziali 4201 comuni (di cui 3546 totalmente montani e 655 parzialmente montani, pari al 54,3% della superficie nazionale e al 19% della popolazione) alla classificazione attuale – secondo il nuovo regolamento trasmesso alla Conferenza Unificata – che considera montani 2844 comuni, pari al 40% della superficie nazionale e al 13% della popolazione.

Alcune considerazioni scientifiche a margine sulla nuova proposta:

  1. Si afferma che questa è la montagna “vera”, che questi sono i comuni “autenticamente” montani, quando sappiamo che ogni siffatta definizione di montagna è politica, e dunque relativa, sulla base delle soglie che si adottano per misurarla.
  2. Si afferma che questa classificazione si basa su “nuovi criteri”, mentre i criteri sono sempre gli stessi: l’altimetria e la pendenza. Cambiano soltanto le soglie di riferimento, allo scopo di ridurre la platea degli aventi diritto ai fondi della nuova legge e del FOSMIT (Fondo Sviluppo Montagne Italiane). Non c’è nessuna “nuova definizione” di montagna, semplicemente una diversa taratura di percentuali di pendenza e quota media.
  3. Questi criteri rimangono all’interno della dimensione della “montuosità” fisica (peraltro solo in parte racchiudibile da tali parametri, perché ad essi si potrebbero aggiungere altri valori, dall’insolazione alle caratteristiche microclimatiche, dalle condizioni del suolo a quelle della vegetazione o della disponibilità idrica etc.). Si dimentica del tutto però la “montanità”, ovvero i caratteri colturali e culturali dell’ambiente montano, un aspetto considerato dalla prima legge sulla montagna sulla base di parametri di rendita fondiaria, in ottemperanza al dettato dell’articolo 44 della Costituzione. Non vi è in sostanza alcun riferimento in questa classificazione a usi del suolo, livelli di spopolamento, situazione demografica, assetto economico, condizioni reddituali, perifericità o marginalità che caratterizzano e accomunano molti dei comuni montani.
  4. Molti comuni che rimangono fuori da questa nuova classificazione non possono considerarsi “non montani”: anche i comuni attualmente classificati come parzialmente montani possiedono quote di montagna che risultano significative in termini di servizi ecosistemici, uso del suolo, accessibilità. Chiunque può constatare che l’Isola d’Elba con il monte Capanne supera i 1000 metri di quota, o che il territorio comunale di Vieste nel Gargano supera gli 800 metri di quota pur affacciato sul mare, eppure non sono nel novero dei comuni montani.
  5. Una selettività della perimetrazione ancora fondata esclusivamente su criteri di classificazione orografici come quelli finora adottati presenta anche problemi di equità tra i diversi territori della montagna italiana, generando disparità di sostegno e ignorando di fatto delle marginalità storicamente definitesi in varie parti degli Appennini, provocando un aumento dei divari e finendo per mettere in competizione tra loro le aree montane anziché mirare a un’azione di coordinamento per recuperarne l’attrattività in termini di abitabilità e produttività.
  6. La geografia italiana sin dagli anni Cinquanta – inascoltata – ha invocato una definizione complessa di “area montana”, basata su un’analisi multicriteriale, in modo da modulare i diversi criteri in base alle caratteristiche territoriali, nel rispetto di tutte le aree montane e della loro varietà. Dispiace che la commissione di sei esperti nominata dal Ministero avesse le mani legate in partenza dai 2 soli criteri imposti dalla Legge 131/2025, ovvero altimetria e pendenza.

In oltre 70 anni di storia dalla prima legge sulla montagna, la novità di questa nuova classificazione è che rimane ancorata a criteri vecchi. Non si dica che si è finalmente definita la “montagna vera”, si dica che si è voluto ridurre e selezionare la platea degli aventi diritto perché i fondi disponibili a sostegno delle aree montane sono troppo pochi. Sarebbe più onesto.