Statuto dell’Associazione dei Geografi Italiani

In vigore dal 8 maggio 2009

Dei fini
Articolo 1

È costituita l’Associazione dei Geografi Italiani, con sede presso quella del Presidente.

Articolo 2

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di stimolare, favorire e coordinare le ricerche geografiche, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi e la diffusione della cultura del territorio in Italia.

In particolare l’Associazione

a) formula programmi di ricerche e promuove indagini di gruppo, in collegamento con le Istituzioni nazionali e internazionali che coordinano la ricerca scientifica. A tal fine favorisce intese di lavoro tra Enti e studiosi che operano a qualunque titolo in campo geografico;

b) promuove i Congressi Geografici Italiani e collabora alla loro impostazione scientifica, in accordo con il Comitato ordinatore di ogni Congresso;

c) promuove le “Giornate della Geografia”, Convegni di studio nazionali e internazionali, le “Escursioni Geografiche Interuniversitarie” ed eventuali altre manifestazioni utili alla preparazione dei giovani studiosi;

d) contribuisce al coordinamento della partecipazione scientifica italiana ai Congressi geografici internazionali;

e) affianca l’azione delle altre Associazioni nazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e, in particolare, si adopera per migliorare le condizioni dell’insegnamento geografico nelle scuole di ogni grado, con speciale riferimento all’Università;

f) promuove attività di geografia professionale. In tale campo attua iniziative rivolte a favorire la presenze di studiosi di discipline geografiche in organismi interprofessionali a carattere pubblicistico e privatistico

g) pubblica e distribuisce la rivista “Geotema”, il cui direttore è il Presidente dell’Associazione o un suo delegato;

Articolo 3

L’Associazione stabilisce un’adeguata organizzazione per consentire e promuovere contatti con organismi similari, anche non operanti nel campo geografico, al fine di acquisire aggiornate informazioni e documentazioni sull’attuazione di programmi e progetti concernenti il suo specifico campo di attività.

Articolo 4

Articolo 4. Per lo studio di determinate questioni scientifiche ed organizzative possono essere costituite, in seno all’Associazione, Commissioni temporanee o permanenti.

Dei soci
Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione, su domanda, tutti i docenti di discipline geografiche che esercitano o hanno esercitato funzioni scientifiche e didattiche nelle Università italiane.
Possono inoltre essere ammessi, su loro richiesta o per cooptazione, altri studiosi di discipline di interesse geografico nonché Enti ed Istituti operanti nel settore della ricerca geografica.

Articolo 6

La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista al momento della ratifica da parte del Comitato Direttivo di cui al successivo art. 13, che decide in merito in modo inappellabile.

I soci sono tenuti a versare le quote annuali, fissate dal Comitato entro la seduta ordinaria dell’Assemblea di cui al successivo art. 10.

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso da notificarsi al Comitato Direttivo;

b) per l’inosservanza degli obblighi sociali previsti dallo Statuto;

c) secondo il parere insindacabile del Comitato Direttivo, qualora questo rilevi una palese difformità con le finalità e gli orientamenti perseguiti dall’Associazione.

d) per il mancato pagamento della quota annua associativa.

La perdita della qualità di Socio, pronunciata a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo, deve essere notificata dall’Assemblea e non comporta alcun diritto sulle eventuali disponibilità dell’Associazione. La ratifica dell’Assemblea non è richiesta per il caso previsto dal punto d) del comma precedente.

Articolo 7

I Soci che intendano recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, senza di che saranno tenuti a versare la quota sociale anche per l’anno successivo. Il Segretario, di cui al successivo art. 14, provvederà perché siano sospesi i diritti (compresi quelli elettorali) di quasi Soci che non abbiano regolarizzato la loro posizione debitoria.

Degli organi
Articolo 8

Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea generale, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

L’Assemblea generale:

a) determina gli orientamenti generali cui deve ispirarsi l’attività dell’Associazione; b) esamina ed approva la relazione del Presidente sull’attività annuale;

c) esamina ed approva annualmente il bilancio di revisione e il rendiconto finanziario;

d) elegge con voto segreto, che può essere espresso per via epistolare, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) delibera su tutte le questioni portate all’o.d.g. dal Comitato Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci;

f) approva le modifiche di Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

g) nomina, su proposta del Comitato Direttivo, i Soci d’onore con diritto di prendere parte alle sedute del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Articolo 10

L’Assemblea è convocata dal Presidente non meno di 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
L’atto di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora, nonché dell’elenco degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale che elegge il Comitato Direttivo deve essere inviato con almeno 20 giorni di anticipo e comunque non oltre lo scadere del quadriennio a partire dalla seduta d’insediamento del Comitato uscente.
In caso di motivate e particolari ragioni tecnico-organizzative tale termine può essere prorogato non oltre il mese di settembre dell’anno di scadenza del quadriennio in questione.

Articolo 11

L’Assemblea è presieduta dal Socio designato dalla stessa. Il processo verbale è redatto da un Segretario designato dal Presidente dell’Assemblea tra tutti i soci presenti.

Per la costituzione legale dell’Assemblea, in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei Soci. La seconda convocazione, che avverrà almeno dopo un’ora, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il Socio impossibilitato ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio, il quale potrà disporre di una sola delega. I Soci collettivi possono presenziare a mezzo di un rappresentante, che non può disporre di altre deleghe.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo è, costituito da 15 membri eletti tra i Soci, con voto limitato a otto nomi, resta in carica quattro anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili e possono essere eletti anche a mezzo posta.

È incompatibile la presenza dei membri eletti del Comitato direttivo nei Consigli direttivi di altri sodalizi ed enti geografici italiani. Ai membri eletti si aggiungono per cooptazione con voto consultivo non più di altri 5 geografi.

La cooptazione è deliberata con il voto favorevole di almeno dieci membri eletti del Comitato direttivo, I membri eletti del Comitato Direttivo non possono ricoprire le stesse cariche sociali per più di due volte, se consecutive.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati negli art. 2, 3 e 4 nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea ed è investito di tutti i poteri per amministrare l’Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa.

In particolare il Comitato Direttivo:

a) delibera sull’ammissione di nuovi Soci,

b) promuove e coordina la costituzione di Gruppi di lavoro;

c) affida eventuali consulenze specialistiche;

d) nomina rappresentanti dell’Associazione in Commissioni, Enti e Organismi quando non siano previste procedure particolari;

e) promuove Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc., inerenti ai propri fini sociali;

f) delibera sul regolamento interno;

g) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di revisione da presentare all’Assemblea;

h) provvede alle variazioni di bilancio da far ratificare dall’Assemblea;

i) provvede alla gestione finanziaria.

Articolo 14

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri, con voto segreto, il Presidente, due Vice-presidenti, un Segretario e un Tesoriere, che non possono restare nella stessa carica per più di due mandati, se consecutivi.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, anche per via telematica per non più di due volte in un anno.

In caso di mancato adempimento o assenza del Presidente, l’iniziativa della convocazione è assunta dal Vice-presidente anziano o, in mancanza, dall’altro Vice-presidente e quindi dal Decano fra i membri.

Perché le riunioni siano dichiarate valide occorre la presenza di almeno la metà dei componenti eletti, più uno, compreso in tal numero il Presidente o chi ne esercita le funzioni.

Le deliberazioni, salvo diverse disposizioni dello Statuto, vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 15

I membri del Comitato Direttivo, eletti o cooptati, che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedute sono dichiarati dimissionari dal Comitato stesso.

Qualora il Comitato Direttivo, per qualsiasi motivo, si riduca a meno di 8 componenti occorre provvedere, entro 2 mesi, al suo rinnovo totale da effettuarsi mediante convocazione dell’Assemblea. In ogni altro caso si provvede alla eventuale integrazione del Comitato mediante la nomina del primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo del Comitato stesso.

Articolo 16.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitate dal Presidente, con voto consultivo, persone, anche se estranee all’Associazione, di cui si ritenga utile il contributo.

Articolo 17.

Gli eventuali titoli credito di proprietà dell’Associazione sono depositati a dossier presso un istituto bancario.

Il Presidente del Comitato Direttivo è Presidente dell’Associazione alla cui attività sovrintende.

In particolare il Presidente:

a) rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con terzi;

b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e dispone le riunioni dell’Assemblea;

c) dispone l’ordine del giorno per le sedute del Comitato Direttivo e per le Assemblee dei Soci;

d) stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli Atti dell’Associazione; e) cura che sia dato corso alle deliberazioni del Comitato Direttivo; f) vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento interno;

g) propone al Comitato la nomina o il licenziamento di eventuale personale dipendente;

h) dispone quanto altro occorra per l’ordinario funzionamento dell’Associazione.

Articolo 18.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nella seduta di insediamento, convocata, entro 20 giorni, dal Presidente dell’Assemblea generale che ha proceduto all’elezione del Comitato stesso.
In primo scrutinio è eletto Presidente il candidato che riporti almeno 2/3 dei voti dei componenti del Comitato Direttivo. In secondo scrutinio si procede per ballottaggio tra i due candidati che risultano avere raccolto il maggior numero dei suffragi.

Articolo 19.

Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio o si trovi nella materiale impossibilità di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice-Presidente anziano o, in sua assenza, dall’altro Vice-Presidente.
La cessazione o l’impossibilità del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è constatata dal Comitato Direttivo, da convocarsi d’urgenza a cura del Segretario, per procedere a nuove elezioni.

Articolo 20.

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 27.
Spetta comunque al Segretario di redigere i processi verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e al Tesoriere redigere il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario.

Articolo 21.

Al controllo dell’amministrazione dell’Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea generale con voto limitato ad 1/3.
Il Collegio dura in carica 4 anni.
I Revisori dei Conti riferiscono all’Assemblea generale in seduta ordinaria sul rendiconto finanziario presentato dal Comitato Direttivo.
Le sedute del Comitato Direttivo nelle quali sia redatto il rendiconto finanziario devono essere notificate ai Revisori, che intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

Articolo 22.

Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito.
Il Comitato Direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere a specifici incarichi.

Dell’amministrazione
Articolo 23.

L’Associazione attinge i suoi finanziamenti alle quote sociali, il cui ammontare viene determinato di anno in anno dal Comitato Direttivo, ai residui delle manifestazioni da essa promosse, nonché a contributi di Enti o di privati.

Articolo 24.

Le deliberazioni degli organismi sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri.
I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario designato a curare la stesura e controfirmati da chi svolge, in quell’occasione, la funzione di Presidente dell’Organo riunitosi.

Articolo 25.

I verbali delle riunioni degli Organi sociali vengono divulgati a cura del Comitato Direttivo, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 26.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla destinazione delle eventuali disponibilità. In ogni caso, tali disponibilità devono essere destinate a Enti, anche privati, aventi finalità affini o complementari a quelle dell’Associazione.

Del regolamento
Articolo 27.

Il Regolamento interno fissa le modalità generali di funzionamento dell’Associazione nelle sue varie attività ordinarie. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Comitato Direttivo prendere, di volta in volta, le necessarie deliberazioni.

Delle modifiche dello statuto
Articolo 28.

Qualora si intenda modificare il presente Statuto, in tutto o in parte, il Presidente, salvo quanto disposto dall’art. 16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci per via epistolare le proposte del Comitato Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri presenti o da un numero dei Soci pari ad almeno 1/3 del totale.
Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Soci almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale per la relativa approvazione.
Per l’approvazione, che potrà essere anche per lettera, occorre la maggioranza assoluta dei Soci votanti in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 29.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.